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G.B.M. BUILDING EQUIPMENTS SRL
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA VALIDE A PARTIRE DAL 16/03/2023
DEFINIZIONI e SIGLE:
CGV: le presenti Condizioni Generali di Vendita.
CPV: le Condizioni Particolari di Vendita che integrano o derogano le CGV, appositamente concordate per iscritto con l’Acquirente.
Venditore: G.B.M. BUILDING EQUIPMENTS SRL – C.F. e P.Iva n. 03435800986.
Prodotti: beni fabbricati e/o commercializzati da G.B.M. BUILDING EQUIPMENTS SRL
Vendita/e: contratto di vendita o fornitura dei Prodotti da parte di G.B.M. BUILDING EQUIPMENTS SRL.
Acquirente/i: persona fisica o giuridica, avente la propria sede d’affari in Italia o all’estero, che nell’esercizio di attività d’impresa acquista i Prodotti oggetto di vendita o fornitura da parte di G.B.M. BUILDING EQUIPMENTS SRL.
Preventivo: offerta commerciale di vendita o fornitura di Prodotti da parte di G.B.M. BUILDING EQUIPMENTS SRL, avente forma scritta, anche denominata o indicata con il termine “pro forma”.
CdO: la Conferma d’Ordine ossia l’accettazione in forma scritta del Preventivo da parte dell’Acquirente.
Parte/i: il Venditore e l’Acquirente o entrambi.
Prezzo: corrispettivo fatturato da G.B.M. BUILDING EQUIPMENTS SRL in relazione alla Vendita, comprensivo di tutti i costi inerenti ed oneri accessori (Iva inclusa).
1 - Ambito di applicazione
1.1 Le presenti CGV si applicano a tutte le Vendite di Prodotti da parte di G.B.M. BUILDING EQUIPMENTS SRL agli Acquirenti; le stesse sono integrate o derogate dalle CPV.
1.2 Le presenti CGV si applicano a tutte le Vendite anche con riferimento alla fase pre e post contrattuale.
1.3 Eventuali modifiche delle presenti CGV, previamente comunicate o rese conoscibili all’Acquirente, troveranno applicazione a tutte le Vendite concluse successivamente, anche da parte di Acquirenti che abbiano stipulato altre Vendite regolate dalle precedenti CGV.
1.4 Il Venditore non si ritiene vincolato da diverse condizioni di vendita che non abbia espressamente accettato per iscritto.
2 - Conclusione della Vendita
2.1 La Vendita è stipulata e conclusa quando il Venditore riceve dall’Acquirente la CdO entro il termine di validità indicato nel Preventivo. La CdO effettuata verbalmente anche per via telefonica dovrà essere formalizzata per iscritto, entro il suddetto termine, al fine della conclusione della vendita.
2.2 Una conferma o accettazione non conforme, in tutto o in parte, al Preventivo costituisce una controproposta che non vincola il Venditore, il quale potrà accettarla dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
2.3 Se il Preventivo prevede un pagamento anticipato, la Vendita si intende conclusa solo a fronte del ricevimento della CdO e del pagamento stesso entro il termine di validità del Preventivo o nel diverso termine ivi indicato.
2.4 Il Venditore può revocare il Preventivo sino a quando la Vendita non sia conclusa.
2.5 Decorso il termine di validità senza che la Vendita sia conclusa, il Preventivo si intende annullato. E’ in facoltà del Venditore ritenere valida la CdO e l’eventuale pagamento anticipato ricevuti oltre tale termine, previa comunicazione scritta all’Acquirente.
2.6 Non è consentito il recesso unilaterale dalla Vendita.
2.7 L’Acquirente ratifica i poteri e l’operato del proprio personale (dipendenti, collaboratori, addetti ecc.) che abbia partecipato alla conclusione della Vendita sin dalla fase delle trattative, incluso il compimento di atti materiali, quali la compilazione o trasmissione di atti e comunicazioni inerenti.
3 - Oggetto della Vendita
3.1 La Vendita ha per oggetto i Prodotti indicati nel Preventivo e nella CdO ad essa conforme. Eventuali modifiche o integrazioni dell’oggetto della Vendita, successive alla sua conclusione, dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.
3.2 L’Acquirente garantisce che la CdO contiene tutte le specifiche necessarie a individuare l’oggetto della Vendita.
3.3 I Prodotti possono risultare difformi rispetto a specifiche, design, materiali, finiture indicati nella CdO se non ne sono alterate sostanzialmente le caratteristiche e qualità.
3.4 In nessun caso il Venditore presta consulenza o è responsabile della tipologia e caratteristiche dei Prodotti o degli inerenti quantitativi necessari o utili all’opera a cui l’Acquirente intende destinarli, essendo quest’ultimo il solo responsabile della progettazione e/o realizzazione dell’opera stessa e dei beni necessari o utili allo scopo.
3.5 Campioni, rappresentazioni tecniche o illustrazioni nei cataloghi o altri documenti del Venditore o dal fabbricante dei Prodotti hanno valore meramente indicativo. Eventuali difformità rispetto ad essi dei Prodotti conformi a quanto ordinato non costituiscono inadempimento neppure parziale del Venditore, escludendo qualsiasi eccezione e/o pretesa verso il medesimo.
4 - Consegna. Penale per rifiuto o omesso ritiro
4.1 Il Venditore adempie l’obbligo di consegna rimettendo le cose all’Acquirente presso la propria sede/magazzino o al primo vettore (luogo di consegna).
4.2 Di regola la resa si intende EXW – EX Works sede/magazzino del Venditore (Incoterms 2020) e, in caso di Vendita con trasporto, si intende CPT – Trasporto Pagato fino a luogo di destinazione (Incoterms 2020). Una diversa resa concordata tra le parti si interpreta secondo gli Incoterms 2020 e gli usi in essere tra le stesse.
4.3 Le spese di trasporto e di assicurazione a carico dell’Acquirente sono comprese o indicate separatamente nel Prezzo.
4.4 In caso di vendita con trasporto, l’Acquirente deve indicare nella CdO l’indirizzo esatto di destinazione, garantire l’agibilità del percorso e l’accessibilità dei mezzi fino al luogo di destinazione e mettere a disposizione per lo scarico spazi adeguati e mezzi idonei (ad es. carello elevatore con scarico laterale). L’Acquirente è responsabile di modalità e tempi dello scarico, che comporterà l’addebito a suo carico del costo di € 100,00 (centoeuro/00) oltre Iva per ogni ora o frazione di ora superiore alle due ore di durata.
4.5 Il Documento di trasporto (DDT) anche in formato digitale attesta l’uscita della merce dalla propria sede/magazzino e quant’altro in esso indicato; la sua sottoscrizione per accettazione costituisce prova, anche se non unica, della consegna.
4.6 Se l’Acquirente rifiuta o omette il ritiro o comunque non compie quanto previsto o necessario al ritiro (di seguito “mancato ritiro”), sono a suo carico i rischi della Vendita, fermo l’obbligo di pagamento del Prezzo nei termini convenuti. Decorsi 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di disponibilità dei Prodotti per la consegna, il Venditore può applicare la penale di € 1.000,00 (milleeuro/00) per ogni giorno di mancato ritiro per ciascun container o automezzo carico dei Prodotti in consegna.
Il Venditore, su richiesta dell’Acquirente, provvederà a riprogrammare la consegna tenuto conto delle proprie tempistiche, esigenze logistiche e della disponibilità del vettore.
5 - Termini di consegna
5.1 I termini di consegna si intendono indicativi e non essenziali, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
5.2 Essi decorrono dalla conclusione della Vendita (art. 2) e si intendono riferiti alla previsione di consegna (art. 4.1), non rispondendo il Venditore dei tempi di trasporto e reso da parte del vettore o di scarico a destino.
5.3 I termini si riferiscono ai giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e di chiusura aziendale debitamente comunicata.
5.4 Il Venditore comunicherà tempestivamente all’Acquirente eventuali proroghe del termine di consegna.
5.5 E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 14 per il caso di ritardata o mancata consegna a causa di forza maggiore.
5.6 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore non risponde di eventuali danni derivati o conseguenti al ritardo della consegna.
5.7 Fatto salvo quanto previsto per il caso di mancato ritiro (art. 4.6), la posticipazione del termine di consegna accordata su preventiva richiesta dell’Acquirente potrà comportare l’addebito a suo carico di costi di magazzinaggio pari a € 2 (due) per metro cubo (mc) per settimana o frazione di essa, oltre ai costi di riprogrammazione del trasporto da quantificarsi nel caso.
6 - Prezzo, pagamento e clausola solve et repete
6.1 Il Prezzo della Vendita è indicato nel Preventivo e nella conforme CdO o in accordi scritti modificativi successivi, e deve essere pagato nei termini, con la valuta e le modalità ivi indicati, diversamente il pagamento non avrà effetto liberatorio. Il pagamento si considera effettuato quando il Venditore ha ricevuto l’accredito sul proprio conto corrente dei relativi importi.
6.2 Rappresentanti, agenti, rivenditori, procacciatori d’affari del Venditore non sono autorizzati a ricevere pagamenti in suo favore.
6.3 Il ritardo del pagamento comporta l’addebito degli interessi con la decorrenza e nella misura indicati dal D. Lgs. 231/02, e della perdita sul cambio per i Prezzi esposti in valuta estera.
6.4 Fatto salvo quanto previsto all’art. 2.3, il ritardo del pagamento anticipato legittima il Venditore a posticipare il termine di consegna di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi a partire dal ricevimento del pagamento tardivo.
6.5 L’omesso o ritardato pagamento (anche di una sola rata), legittima il Venditore a chiedere l’immediato pagamento dell’intero prezzo (con decadenza dei termini non ancora scaduti) ed a sospendere qualsiasi prestazione fino al pagamento integrale del dovuto. Se il mancato pagamento supera l’ottava parte del Prezzo, il Venditore può invocare la risoluzione della Vendita decorsi 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta di pagamento (diffida ad adempiere), rimasta inadempiuta.
6.6 Nei casi previsti all’art. 6.5, il Venditore si riserva il diritto di subordinare l’esecuzione di altre Vendite in corso con lo stesso Acquirente al loro integrale pagamento anticipato.
6.7 L’Acquirente non può sospendere o ritardare il pagamento del prezzo a fronte di reclami o contestazioni a qualsiasi titolo (clausola solve et repete).
7 - Revisione dei prezzi per sopravvenuta onerosità
7.1 Qualora, per effetto di circostanze sopravvenute imprevedibili si verifichino incrementi di tutti o alcuni costi di produzione (a titolo di esempio, materia prima, costi di energia elettrica e gas, mano d’opera, costi di trasporto, come rilevabili dagli indici di settore quali, ad esempio, MEPS, LME) in misura superiore al 5% (cinque per cento) rispetto a quelli rilevabili al tempo della conclusione della Vendita (art. 2), il Venditore potrà aumentare unilateralmente il Prezzo in proporzione agli incrementi suddetti, dandone comunicazione scritta motivata all’Acquirente.
L’imprevedibilità delle circostanze non è esclusa dal fatto che alla data di conclusione della Vendita, esse esistano già, o siano conosciute o conoscibili dalle Parti, se a tale data non siano tali da determinare l’onerosità suddetta (ad esempio, per diponibilità di materie o fonti di approvvigionamento alternative a costi e con modalità ragionevoli).
7.2 L’aumento si intenderà accettato ove l’Acquirente, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione, non chieda per iscritto al Venditore di avviare una trattativa volta a concordare la misura dell’aumento. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo entro 15 (quindici) giorni lavorativi da tale richiesta, il Venditore potrà risolvere il contratto a mezzo di semplice comunicazione scritta all’Acquirente, salvo che le Parti abbiano concordato di demandare ad un arbitro, nominato di comune intesa, l’accertamento dell’incremento dei costi suddetti e l’aumento da applicare al Prezzo.
L’arbitro emetterà la propria determinazione entro il termine concordato con le Parti, e la stessa sarà per esse vincolante quale propria manifestazione di volontà.
8 - Imputazione dei pagamenti
8.1 I pagamenti vengono imputati prima ai costi e poi agli interessi generati da mancato o ritardato pagamento, ancorché tali costi e interessi si riferiscano a forniture diverse da quelle cui i pagamenti si riferiscono, nei confronti dello stesso Acquirente.
8.2 Il Venditore ha il diritto di indicare a quali debiti imputare il pagamento ricevuto, in presenza di più forniture effettuate o in corso verso lo stesso Acquirente.
9 - Riservato dominio
9.1 L’Acquirente acquista la proprietà dei Prodotti col pagamento integrale del Prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 4.6.
9.2 Fino all’acquisto della proprietà, l’Acquirente deve conservare i Prodotti in buono stato (ad esempio, al riparo da intemperie e agenti corrosivi) e separatamente da altri beni nella sua disponibilità e mantenere integri i marchio o altri segni identificativi degli stessi in modo che siano facilmente identificabili come di proprietà del Venditore.
9.3 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Acquirente, le rate pagate restano acquisite al Venditore a titolo d’indennità, salvo il maggior danno derivante dall’inadempimento o dai danni arrecati ai Prodotti (art. 1526, comma secondo, Cod.Civ.).
9.4 Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui il contratto si configuri come locazione e sia convenuto che, al termine di esso, a fronte del pagamento dei canoni o delle rate pattuite la proprietà dei Prodotti sia acquisita dal conduttore o da terzi cui il contratto sia stato ceduto col consenso del Venditore.
10 - Mutamento delle condizioni patrimoniali dell’Acquirente
10.1 Il Venditore può sospendere le proprie prestazioni in qualsiasi momento nel caso l’Acquirente si trovi in una delle seguenti situazioni (anche se già esistenti al tempo della conclusione della Vendita): protesto, deposito a suo carico di istanze o dichiarazione di fallimento o altre procedure concorsuali, di gestione stragiudiziale della crisi dell’impresa, di esdebitazione, ed in ogni altro caso in cui si trovi in condizioni economiche e/o patrimoniali e/o finanziarie tali da non offrire adeguate garanzie di adempimento.
10.2 In tali casi può altresì risolvere il contratto dandone semplice comunicazione scritta all’Acquirente.
11 - Verifica dei Prodotti al ricevimento
11.1 L’Acquirente deve ispezionare e verificare i Prodotti, anche a campione, al momento del ricevimento e annottare sul Documento di trasporto (DDT), o comunicare per iscritto al Venditore al massimo entro le successive 48 (quarantotto) ore, eventuali vizi o difetti apparenti degli imballaggi o dei Prodotti, ammanchi quantitativi di essi, di parti componenti o accessori; in mancanza, i Prodotti si intenderanno ricevuti nella loro integrità e completezza.
11.2 E’ fatto il passaggio del rischio del trasporto in base alle condizioni di resa stabilite ai sensi dell’art. 4.2. e quanto previsto all’art. 4.5.
12 - Garanzia del prodotto
12.1 E’ richiamato e fatto salvo quanto previsto all’art. 11.
12.2 Il Venditore si obbliga a consegnare Prodotti realizzati a regola d’arte e secondo gli standard del settore vigenti al tempo della consegna, salvo specifici requisiti o caratteristiche richiesti espressamente dall’Acquirente e concordati per iscritto dalle Parti.
12.3 Il Venditore garantisce i Prodotti per vizi o difetti occulti per la durata di un anno dalla consegna, sempre che l’Acquirente gliene abbia fatto denuncia per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, della quale documenti le circostanze. La denuncia deve fare espresso riferimento a data e numero dei documenti di Vendita (Preventivo e CdO) e di consegna (DDT), identificando i Prodotti in contestazione, e dev’essere corredata da documentazione fotografica dei vizi e difetti denunciati.
12.4 Il suddetto termine annuale decorre dal giorno in cui i Prodotti sono resi disponibili per la consegna nel caso in cui l’Acquirente ometta o rifiuti di riceverli
12.5 Decorsi i suddetti termini, nessuna pretesa o eccezione per presunti vizi e difetti potrà essere fatta valere o opposta nei confronti del Venditore.
12.6 La garanzia per vizi o difetti comporta unicamente a carico dell’Azienda la sostituzione e/o riparazione – a suo insindacabile giudizio – dei Prodotti o delle loro parti che presentino i vizi e difetti denunciati (nei termini e con le modalità suddetti) e riscontrati mediante verifica del Venditore presso la sua sede in assenza di diverso accordo.
12.7 Il Venditore si fa carico dei soli costi di sostituzione e/o riparazione, mentre sono esclusi i costi di trasporto (anche per la verifica presso la sede del Venditore) e qualsiasi altro costo non previamente concordato dalle Parti. Ove il Venditore accetti di eseguire la verifica in luogo diverso dalla propria sede, addebiterà all’Acquirente i costi di trasferta per il caso di infondatezza della denuncia.
12.8 I Prodotti o loro parti sostituiti o riparati saranno consegnati e resi nel luogo e con le modalità già previste nel relativo contratto di Vendita.
12.9 E’ fatta salva la facoltà del Venditore di accogliere la richiesta dell’Acquirente di riduzione del Prezzo o di risoluzione integrale o parziale della Vendita.
12.10 In ogni caso è esclusa la responsabilità risarcitoria del Venditore, salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore.
12.11 La garanzia è esclusa nei casi – riferiti all’Acquirente o suoi aventi causa - di mancata osservanza delle istruzioni per l’uso o la manutenzione dei Prodotti, di negligente conservazione e stoccaggio degli stessi, alterazioni o riparazioni eseguite da terzi senza previa autorizzazione del Venditore, utilizzo di parti di ricambio non originali o per deterioramento dovuto all’uso improprio o all’usura dei Prodotti.
13 - Prodotto non conforme
13.1 E’ richiamato e fatto salvo quanto previsto all’art. 11.
13.2 Fatto altresì salvo quanto previsto all’art. 12 (per il caso di vizi e difetti del Prodotto), nel caso di Prodotto non conforme (diverso) rispetto a quanto oggetto della Vendita, il Venditore provvede alla sua sostituzione con un Prodotto anche simile, salvo ritenga di addivenire alla risoluzione del contratto o di accogliere la richiesta dell’Acquirente di riduzione del Prezzo, da stabilirsi in base ai listini prezzi del Venditore.
13.3 L’Acquirente deve contestare per iscritto la non conformità del Prodotto nel termine di 8 (otto) giorni dalla consegna. Il termine decorre dal giorno in cui i Prodotti sono resi disponibili per la consegna nel caso in cui l’Acquirente ometta o rifiuti di riceverli. Decorso il suddetto termine, nessuna pretesa o eccezione per presunta non conformità potrà essere fatta valere o opposta nei confronti del Venditore.
13.4 Il Venditore si fa carico dei soli costi di sostituzione, di ritiro e riconsegna dei Prodotti sostituiti, con esclusione di qualsiasi altro costo non previamente con essa concordato. Tempi e modalità di ritiro del Prodotto non conforme devono sempre essere concordati con il Venditore, in mancanza, non sarà accetta la riconsegna.
13.5 I Prodotti sostituiti saranno consegnati e resi nel luogo e con le modalità già previste nel relativo contratto di Vendita.
13.6 Nel caso l’Acquirente sia disponibile a provvedere direttamente alla riconsegna del Prodotto non conforme, potrà essergli riconosciuto un abbuono pari al costo del trasporto da quantificare in base ai listini prezzi del Venditore, da concordare per iscritto. In mancanza di accordo, il Venditore provvederà al ritiro del Prodotto medesimo quanto prima in base alla propria organizzazione.
13.7 In ogni caso è esclusa la responsabilità risarcitoria del Venditore, salvo il caso di suo dolo o colpa grave.
13.8 L’utilizzo o la cessione a terzi dei Prodotti non conformi comporta l’accettazione degli stessi per fatti concludenti ed importa rinuncia alla sostituzione, salvo che il Venditore acconsenta comunque alla sostituzione, della quale l’Acquirente si assumerà ogni onere e costo inerente il ritiro e la riconsegna
14 - Forza maggiore e inadempimento del terzo
14.1 Il Venditore non risponde del ritardato, inesatto o mancato adempimento delle proprie obbligazioni dovuto a causa di forza maggiore, sino al suo perdurare.
14.2 Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza imprevedibile o comunque possibile ma non ancora concretamente prevedibile nel suo avverarsi al momento della conclusione della Vendita (art. 2), e non agevolmente superabile, che impedisca o renda eccessivamente difficoltoso l’esatto adempimento di una o più obbligazioni contrattuali.
14.3 In assenza di prova contraria, si presume che i seguenti eventi integrino la suddetta causa di forza maggiore:
14.4 Costituisce altresì forza maggiore, sempre che sussistano i requisiti indicati all’art. 14.2, l’inadempimento del terzo tenuto a fornire al Venditore i Prodotti, le materie prime o parti componenti degli stessi, o incaricato da quest’ultimo di eseguire in tutto in parte la Vendita.
14.5 Qualora la durata dell’impedimento per causa di forza maggiore abbia l’effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le Parti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna Parte ha diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all’altra Parte entro un periodo ragionevole. In assenza di diverso accordo, la Vendita può essere risolta da ciascuna Parte ove la durata dell’impedimento superi i 180 (centottanta) giorni.
15 - Risoluzione della vendita
15.1 In caso di Vendita ad esecuzione periodica o per consegne ripartite, la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite dal Venditore.
15.2 In ogni caso di risoluzione della Vendita, i Prodotti devono essere restituiti senza indugio a cura, rischio e spese dell’Acquirente presso la sede del Venditore, secondo modalità di tempo e logistica da questi indicate; il Venditore si riserva di provvedere direttamente al trasporto anche per mezzo di vettori esterni, con spese e rischio a carico dell’Acquirente.
15.3 La restituzione del Prezzo avverrà al netto di una riduzione da stabilirsi di comune intesta o, in mancanza d’intesa, ad opera di un terzo individuato di comune accordo dalle Parti o in alternativa dall’autorità giudiziaria, in relazione alle condizioni dei Prodotti oggetto di restituzione, alla mancanza o al deterioramento dell’imballaggio originale ed al vantaggio che abbia ritratto l’Acquirente dall’utilizzo dei Prodotti prima della loro restituzione conseguente alla risoluzione.
15.4 In caso di risoluzione per inadempimento dell’Acquirente, è fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento dei danni.
16 - Legge applicabile
La Vendita è disciplinata dalla legge italiana.
17 - Foro competente
Qualsiasi controversia relativa o collegata alla Vendita è di competenza esclusiva del Foro di Brescia (Italia).
18 - Clausole finali
18.1 Il requisito della forma scritta, ove richiesto e non diversamente concordato per iscritto, s’intende soddisfatto anche mediante utilizzo di e.mail (posta elettronica ordinaria) purché gli indirizzi di provenienza e di destinazione siano quelli utilizzati dalle Parti nella rispettiva corrispondenza aziendale (informativa o contrattuale), o da esse indicati all’altra Parte o comunque resi conoscibili ai terzi in generale attraverso comunicazioni o pubblicazioni aziendali o sul sito internet ufficiale.
18.2 Le presenti CGV non possono essere modificate se non per accordo scritto tra le Parti.
18.3 In caso di invalidità anche parziale di talune delle clausole contenute nelle presenti CGV, restano valide ed efficaci tra le Parti le restanti clausole.
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